FAQ

Chi può effettuare una segnalazione?

Tutti i dipendenti, collaboratori, fornitori di beni e servizi di Global Starnet Limited.

Quali violazioni devono essere segnalate?

Devono essere segnalati i comportamenti tenuti in violazione:

  1. delle disposizioni in materia di Anticorruzione con particolare in riferimento all'abuso da parte di un soggetto aziendale del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi personali;
  2. del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e delle rispettive procedure;
  3. di altri aspetti connessi al raggiro del sistema di controllo interno aziendale o a comportamenti in contrasto con il dovere alla fedeltà verso la Società.

A titolo non esaustivo, i fatti e circostanze che possono essere segnalate sono:

  • l’utilizzo improprio del badge (es. il dipendente che, dopo aver passato il proprio badge al “tornello”, non si reca al lavoro, ovvero il dipendente che si presta a “passare il badge” per colleghi non presenti ovvero il dipendente che lascia la sede in orario lavorativo senza “passare il badge”, il dipendente che svolge attività personale in orario lavorativo);
  • il ricevimento di omaggi/regalie da soggetti interessati dalla attività lavorative svolte dal ricevente (es. fornitori, consulenti, destinatari di contributi, vantaggi, utilità, ...) che non rispettano i criteri previsti nel Codice Etico o che siano di importo inconsueto, improprio o comunque considerevole, anche in termini cumulati;
  • l’affidamento di incarichi, forniture e assunzioni influenzato dalla presenza di interessi personali economici o di altro tipo ovvero da legami familiari, in assenza di adeguata disclosure, dei soggetti aziendali coinvolti direttamente o indirettamente nelle decisioni di affidamento;
  • l’utilizzo improprio o sottrazione dei beni aziendali (es: auto, telefoni, pc, sim, …);
  • comportamenti volti a eludere le procedure amministrative al fine di favorire indebitamente un terzo;
  • condotte volte a indurre o costringere un fornitore/consulente/candidato a promettere denaro o altra utilità al fine di favorirlo nelle procedure negoziali, nell’assegnazione di un incarico ovvero nel processo di selezione;
  • promesse di denaro o altra utilità da parte di un fornitore/consulente/candidato per essere favorito nelle procedure negoziali, nell’assegnazione di un incarico ovvero nel processo di selezione;

Il segnalante deve fornire elementi concreti e circostanziati, basati sulla buona fede, per consentire all’ente ricevente i riscontri necessari. Si tenga presente che il segnalante deve fornire al gestore delle segnalazioni (struttura di analisi e gestione delle segnalazioni) indicazioni precise che consentano di avviare un processo di verifica e indagine interna; ogni documento fornito anonimamente non è utilizzabile come prova in un eventuale successivo contenzioso legale, quindi non è necessario che il segnalante fornisca prove documentali.

Le segnalazioni devono essere conformi alla “policy segnalazioni”.

Chi riceve le segnalazioni?

Le segnalazioni inserite nella presente piattaforma sono ricevute sempre in forma confidenziale l'Ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria, che ne dà comunicazione agli Enti/Società che ne hanno competenza.

L’identità del segnalante è tutelata in fase di invio della segnalazione?

Sì, la presente piattaforma Whistleblowing tutela la riservatezza dell'identità del segnalante al momento dell'invio di una segnalazione. I dati identificativi del segnalante non sono accessibili e conoscibili agli Uffici preposti alla gestione delle segnalazioni.

L’identità del segnalante è tutelata anche nel corso dell'istruttoria?

Sì, il segnalante e l'Ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria possono interagire mediante l’utilizzo del presente portale, sempre in maniera del tutto anonima.

Sono ammesse segnalazioni anonime?

La piattaforma ammette sia segnalazioni nominative che segnalazioni anonime.

La presente piattaforma consente di superare il limite della tradizionale segnalazione anonima, in quanto permette di stabilire un dialogo protetto con il segnalante, attraverso credenziali generate in modo random e non riconducibili allo stesso.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione, l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso del segnalante.

Inoltre, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

In quali casi è possibile risalire all'identità del segnalante?

Fermo restando quanto sopra, sono previsti i seguenti casi in cui è possibile risalire all'identità del segnalante:

- eventuali richieste di autorità giudiziarie/di vigilanza o eventuali obblighi di legge;

- segnalazioni in malafede, ingiuriose, calunniose o diffamatorie.

Sono previsti provvedimenti a carico del segnalante che effettua una segnalazione in malafede, ingiuriosa, calunniosa o diffamatoria?

Sì, sono previsti provvedimenti sanzionatori, ai sensi dei rispettivi CCNL, a carico di dipendenti o collaboratori che effettuino segnalazioni in malafede, ingiuriose, calunniose o diffamatorie.

Che cosa si intende per segnalazione circostanziata?

Si considera “circostanziata” la segnalazione che permette di individuare in modo sufficientemente dettagliato gli elementi oggettivi che consentono di avviare un’istruttoria, quali a titolo esemplificativo: modalità e finalità della condotta o dell’illecito, periodo di riferimento della condotta, attori coinvolti, quantificazione del danno, modalità di raggiro del sistema di controllo, copia della documentazione citata, ecc.

Che cosa si intende per segnalazione in malafede?

Per “malafede” si intende la segnalazione artificiosamente strutturata in modo da apparire oggettiva e circostanziata, ma che in realtà cela l’intenzione del segnalante di procurare un vantaggio a sé o a terzi a danno del segnalato o comunque un danno al segnalato, anche in assenza di vantaggio per il segnalante o per terzi.

Per “malafede” non si intende la segnalazione circostanziata, ma erronea, effettuata dal segnalante con la franca convinzione di agire in maniera corretta.

È possibile allegare documentazione alla segnalazione?

Sì. Tuttavia non sono presi in considerazione documenti, foto, video, registrazioni audio che possono rappresentare una violazione della privacy, della riservatezza o di altro diritto personale, ovvero che abbiano contenuto diffamatorio o calunnioso e possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari ovvero di segnalazione alle autorità competenti.

Nell'esito dell'istruttoria sono coinvolti anche gli Organi di Vertice?

Sì. Gli Organi di Vertici intraprendono le azioni ritenute necessarie in relazione a quanto segnalato e, se necessario, effettuano le dovute comunicazioni alle Autorità competenti.