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Forme di tutela del whistleblower previste dalla normativa italiana

L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54-bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

L’istituto del whistleblowing è stato recentemente riformato dalla Legge 179 del 30/11/2017, che ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e l’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La normativa prevede la tutela per i dipendenti pubblici e privati (tra cui rientrano anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica) che segnalino la commissione di un illecito e/o reato ai soggetti preposti, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, da parte di colleghi o superiori.

L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

L’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)" con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.

Direttiva europea: ancora maggiori tutele per i segnalanti

È stata approvata dal Parlamento europeo il 16 aprile 2019 la direttiva che tutela i lavoratori che segnalano le violazioni del diritto comunitario in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati e introduce delle salvaguardie, per evitare ritorsioni da parte degli enti o aziende datori di lavore

Quali sono i miglioramenti più incisivi?

  • Rientrano nella protezione anche le segnalazioni sulle condizioni di lavoro.
  • Protezione anche per i colleghi che “aiutano” i whistleblower. Protezione allargata anche ai facilitators, comprese le persone fisiche che lavorano in organizzazioni a supporto di chi decide di segnalare. Più nello specifico, le protezioni  per i facilitators coprono ora ambiti quali la diffamazione, le  violazioni di copyright e il segreto industriale, prevedendo compensazioni per danni subiti.
  • Rimosso dal testo approvato il concetto di malicious and abusive reports a favore di un concetto più morbido, che rimanda in sostanza a “segnalazioni che si sapeva essere false”.
  • Segnalazioni interne ed esterne vengono poste sullo stesso livello (come già accade in Italia). Come compromesso con i contrari a questa soluzione si è stabilito di alzare la soglia per l’obbligo di istruire procedure di segnalazione       interna (passando nella versione finale da 50 a 250 dipendenti,sia nel pubblico che nel privato).
  • L’obbligo di prendere in esame anche le segnalazioni anonime, se ben circostanziate. Inoltre, le tutele vengono estese anche al segnalante anonimo di cui si viene a scoprire l’identità in un secondo momento.
  • Direttiva sul segreto industriale: in caso di contrasto prevale la direttiva sul whistleblowing (come già nella legge italiana).
  • Tempi per l’accertamento delle segnalazioni: si accorciano nel testo finale, passando da 3 a 2 mesi per le segnalazioni interne all’ente e da 6 a 4 mesi per le segnalazioni esterne ad enti o autorità regolatori.
  • Clausola di non regressione: se una legge nazionale prevede maggiori tutele rispetto a quelle della direttiva, le prime non possono essere ridotte in fase di recepimento di quest’ultima.